10 Gen Art. 2924 — Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Posted at 20:32h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo IV – Della tutela giurisdizionale dei diritti > Capo II – Dell’esecuzione forzata > Sezione I – Dell’espropriazione
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all’acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento [ 2643 n. 9 ] o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali [ 2812, 2918 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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