Art. 2924 – Codice civile – Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Fonti > Codice Civile > Libro Sesto - Della tutela dei diritti > Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti > Capo II - Dell'esecuzione forzata > Sezione I - Dell'espropriazione
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento [2643 n. 9] o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali [2812, 2918].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
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