10 Gen Art. 2925 — Norme applicabili all’assegnazione forzata
Posted at 20:42h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo IV – Della tutela giurisdizionale dei diritti > Capo II – Dell’esecuzione forzata > Sezione I – Dell’espropriazione
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all’assegnazione forzata [ 505 c.p.c. ], salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]