Art. 2925 – Codice civile – Norme applicabili all’assegnazione forzata

Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata [505 c.p.c.], salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.