Art. 2926 – Codice civile – Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione.
La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20784/2007
La norma dell'art. 2926 c.c., che consente al terzo proprietario della cosa assegnata in sede esecutiva di rivolgersi all'assegnatario per ripetere la somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione, ha carattere eccezionale e non può trovare applicazione nei casi in cui il pregiudizio subito dal terzo possa essere superato con gli ordinari rimedi oppositori previsti dal codice di rito in relazione alle procedure esecutive, salva la possibilità per il terzo di proporre azione di arricchimento nei confronti del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda restitutoria che il terzo, a sua volta debitore del datore di lavoro dei creditori assegnatari delle somme, aveva proposto una volta che era stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la sua opposizione agli atti esecutivi).
Cass. civ. n. 4375/1976
L'art. 2926 c.c., ove dispone che il terzo proprietario di bene mobile, assegnato al creditore procedente in esito ad esecuzione forzata, ha sessanta giorni per ripetere dall'assegnatario in buona fede la somma corrispondente al credito soddisfatto con la assegnazione, va inteso nel senso che il terzo deve proporre l'azione giudiziaria di ripetizione entro il predetto termine, e che l'inosservanza di quest'ultimo comporta decadenza dall'azione. a nulla rilevando un'eventuale richiesta stragiudiziale di pagamento avanzata entro i sessanta giorni. Il terzo proprietario di bene mobile, che sia stato oggetto di espropriazione forzata e di assegnazione, ha diritto di ripetere dall'assegnatario, ai sensi dell'art. 2926 c.c., la sola somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione, rimanendo così preclusa, verso l'assegnatario medesimo, ogni pretesa diversa o superiore. L'assegnatario di un autoveicolo, in esito ad espropriazione forzata, ha diritto di pretendere tutti i documenti inerenti all'autoveicolo medesimo, rivolgendosi, ove occorra, al terzo venditore che abbia omesso di consegnarli all'acquirente. In quest'ultima ipotesi, non rileva che la vendita sia stata effettuata dal terzo con patto di riservato dominio, in quanto tale patto differisce il trasferimento della proprietà, ma non esime il venditore, salvo espressa previsione contraria, dall'obbligo di consegnare, con la cosa, tutti gli accessori e le pertinenze della stessa.
Cass. civ. n. 3861/1976
Qualora il giudice dell'esecuzione assegni, al creditore procedente, una somma che il debitore aveva versato, a titolo di cauzione, in controversia contro di lui instaurata da un terzo (nella specie, con denuncia di nuova opera), l'azione promossa da detto terzo per rimuovere gli effetti dell'assegnazione, in quanto pregiudizievoli del suo diritto sulla cauzione, rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 2926 c.c., stante la natura reale di quel diritto. Ne consegue che tale azione, essendo rivolta a rendere inoperante l'assegnazione tanto negli effetti satisfattori del creditore, quanto in quelli liberatori del debitore, va proposta in contraddittorio necessario di entrambi detti soggetti.