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Art. 2926 — Diritti dei terzi sulla cosa assegnata

Art. 2926 — Diritti dei terzi sulla cosa assegnata

Se l’assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall’assegnazione, rivolgersi contro l’assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l’assegnazione.

La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.

L’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13431/2014

Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.

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Cass. civ. n. 9946/2009

L’adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell’art. 1180 c.c., determina l’estinzione dell’obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall’art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall’art. 1202 c.c., né quella legale di cui all’art. 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, c.c., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all’indebito soggettivo “ex latere solventis”, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, stante l’indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore.

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Cass. civ. n. 20784/2007

La norma dell’art. 2926 c.c., che consente al terzo proprietario della cosa assegnata in sede esecutiva di rivolgersi all’assegnatario per ripetere la somma corrispondente al credito soddisfatto con l’assegnazione, ha carattere eccezionale e non può trovare applicazione nei casi in cui il pregiudizio subito dal terzo possa essere superato con gli ordinari rimedi oppositori previsti dal codice di rito in relazione alle procedure esecutive, salva la possibilità per il terzo di proporre azione di arricchimento nei confronti del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda restitutoria che il terzo, a sua volta debitore del datore di lavoro dei creditori assegnatari delle somme, aveva proposto una volta che era stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la sua opposizione agli atti esecutivi).

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Cass. civ. n. 4375/1976

L’art. 2926 c.c., ove dispone che il terzo proprietario di bene mobile, assegnato al creditore procedente in esito ad esecuzione forzata, ha sessanta giorni per ripetere dall’assegnatario in buona fede la somma corrispondente al credito soddisfatto con la assegnazione, va inteso nel senso che il terzo deve proporre l’azione giudiziaria di ripetizione entro il predetto termine, e che l’inosservanza di quest’ultimo comporta decadenza dall’azione. a nulla rilevando un’eventuale richiesta stragiudiziale di pagamento avanzata entro i sessanta giorni. Il terzo proprietario di bene mobile, che sia stato oggetto di espropriazione forzata e di assegnazione, ha diritto di ripetere dall’assegnatario, ai sensi dell’art. 2926 c.c., la sola somma corrispondente al credito soddisfatto con l’assegnazione, rimanendo così preclusa, verso l’assegnatario medesimo, ogni pretesa diversa o superiore. L’assegnatario di un autoveicolo, in esito ad espropriazione forzata, ha diritto di pretendere tutti i documenti inerenti all’autoveicolo medesimo, rivolgendosi, ove occorra, al terzo venditore che abbia omesso di consegnarli all’acquirente. In quest’ultima ipotesi, non rileva che la vendita sia stata effettuata dal terzo con patto di riservato dominio, in quanto tale patto differisce il trasferimento della proprietà, ma non esime il venditore, salvo espressa previsione contraria, dall’obbligo di consegnare, con la cosa, tutti gli accessori e le pertinenze della stessa.

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Cass. civ. n. 3861/1976

Qualora il giudice dell’esecuzione assegni, al creditore procedente, una somma che il debitore aveva versato, a titolo di cauzione, in controversia contro di lui instaurata da un terzo (nella specie, con denuncia di nuova opera), l’azione promossa da detto terzo per rimuovere gli effetti dell’assegnazione, in quanto pregiudizievoli del suo diritto sulla cauzione, rientra nell’ambito della previsione di cui all’art. 2926 c.c., stante la natura reale di quel diritto. Ne consegue che tale azione, essendo rivolta a rendere inoperante l’assegnazione tanto negli effetti satisfattori del creditore, quanto in quelli liberatori del debitore, va proposta in contraddittorio necessario di entrambi detti soggetti.

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