10 Gen Art. 2927 — Evizione della cosa assegnata
Posted at 20:30h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo IV – Della tutela giurisdizionale dei diritti > Capo II – Dell’esecuzione forzata > Sezione I – Dell’espropriazione
L’assegnatario, se subisce l’evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.
L’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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