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Art. 2812 — Diritti costituiti sulla cosa ipotecata

Art. 2812 — Diritti costituiti sulla cosa ipotecata

Le servitù [ 1027 ] di cui sia stata trascritta [ 2643 n. 4 ] la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca [ 2827 ] non sono opponibili al creditore ipotecario, [ 2644 ] il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto [ 978 ], di uso [ 1021 ] e di abitazione [ 1022 ].

Tali diritti si estinguono con l’espropriazione del fondo [ 586, 555 c.p.c. ss. ] e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.

Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie [ 952 ] o il diritto d’enfiteusi [ 957 ] sui beni soggetti all’ipoteca e hanno trascritto l’acquisto posteriormente all’iscrizione dell’ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti [ 2858 ].

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti [ 1605 ], che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa [ 2704 ] anteriore al pignoramento [ 555 c.p.c. ] e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento [ 1605, 2919, 2924 ].

Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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