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Art. 1021 — Uso

Art. 1021 — Uso

Chi ha il diritto d’uso di una cosa [ 540 ] può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia [ 1023 ].

I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24301/2017

L'”uso esclusivo” su parti comuni dell’edificio riconosciuto, al momento della costituzione di un condominio, in favore di unità immobiliari in proprietà esclusiva, al fine di garantirne il migliore godimento, incide non sull’appartenenza delle dette parti comuni alla collettività, ma sul riparto delle correlate facoltà di godimento fra i condomini, che avviene secondo modalità non paritarie determinate dal titolo, in deroga a quello altrimenti presunto ex artt. 1102 e 1117 c.c.. Tale diritto non è riconducibile al diritto reale d’uso previsto dall’art. 1021 c.c. e, pertanto, oltre a non mutuarne le modalità di estinzione, è tendenzialmente perpetuo e trasferibile ai successivi aventi causa dell’unità immobiliare cui accede.

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Cass. civ. n. 23669/2016

Il diritto d’uso sulle aree a parcheggio, di cui all’art. 41 “sexies” della l. n. 1150 del 1942, ha natura reale ed è, pertanto, soggetto a prescrizione ventennale, non rientrando tra i diritti indisponibili ex art. 2934, comma 2, c.c., senza che osti a tale conclusione il vincolo pubblicistico di destinazione che connota in via permanente dette aree, giacché, ai fini del corretto assetto urbanistico, è indifferente che di esse fruiscano i proprietari degli appartamenti in relazione ai quali furono calcolate ovvero altri soggetti.

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Cass. civ. n. 17320/2015

Il titolare del diritto reale d’uso ha diritto di servirsi della cosa e di trarne i frutti per il soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia, sì da poter ricavare dal bene, nel suo concreto esercizio, ogni utilità ricavabile. Ne consegue che l’ampiezza di tale potere, se può incontrare limitazioni derivanti dalla natura e dalla destinazione economica del bene, non può soffrire condizionamenti maggiori o ulteriori derivanti dal titolo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l’esistenza di qualunque diritto d’uso su una corte circostante un immobile oggetto di alienazione, senza però tener conto della natura rurale del fabbricato, della specifica distinta individuazione anche dei dati catastali di tale corte, nonché della facoltà di utilizzo attribuita al bene).

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Cass. civ. n. 5034/2008

La differenza, dal punto di vista sostanziale e contenutistico, tra il diritto reale d’uso e il diritto personale di godimento è costituita dall’ampiezza ed illimitatezza del primo, in conformità al canone della tipicità dei diritti reali, rispetto alla multiforme possibilità di atteggiarsi del secondo che, in ragione del suo carattere obbligatorio, può essere diversamente regolato dalle parti nei suoi aspetti di sostanza e di contenuto (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale — in relazione al conferimento di attrezzature sciistiche e di uso di terreni nell’ambito del patrimonio di una società in fase di costituzione — aveva ritenuto che tale conferimento avesse il carattere di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale di uso, in considerazione della stretta connessione tra l’uso dei terreni ed il mantenimento degli impianti sciistici in questione).

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Cass. civ. n. 7811/2006

Il diritto di uso non è limitato a soddisfare i bisogni personali del titolare, ma si estende a tutte le utilità che possono obiettivamente trarsi dal bene secondo la sua destinazione, potendo l’usuario — non diversamente dall’usufruttuario — servirsi della cosa in modo pieno, dovendo soltanto rispettare la destinazione economica di essa. Ne consegue che la costruzione di un manufatto da adibire a garage rientra nell’ambito delle facoltà riconosciute dall’art. 1021 c.c. al titolare — in forza di convenzione scritta — di un diritto di uso su un’area nuda, salva la rilevanza che detta opera assume nella regolamentazione dei rapporti tra le parti al momento della cessazione del diritto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento di intervenuta usucapione proposta dall’usuario).

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Cass. civ. n. 4599/2006

Ai sensi dell’art. 1020 (recte: 1021 – N.d.R.) c.c. il diritto d’uso, che ha natura personale, trova la sua fonte in un’obbligazione assunta da un soggetto nei confronti di un altro soggetto, il quale può servirsi della cosa secondo lo schema delineato dalla norma citata, con conseguente divieto di cedere il diritto stesso, ex art. 1024 c.c., salvo espressa pattuizione di deroga ad opera delle parti.

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Cass. civ. n. 9593/1991

Con riguardo al godimento di una cappella gentilizia all’interno di una chiesa, la perpetuità del godimento medesimo, ove debba escludersi una situazione proprietaria, ovvero una situazione di «patronato ecclesiastico» in virtù di concessione canonica, non può essere riconosciuta sulla base di titolo costitutivo di un diritto d’uso, a norma degli artt. 1021 e ss. c.c., attesa la temporaneità di tale diritto.

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Cass. civ. n. 5456/1989

Qualora l’assemblea dei soci di una cooperativa edilizia, che abbia ottenuto dal comune la concessione del diritto di superficie su un lotto di terreno al fine di costruirvi un complesso edilizio, abbia stabilito «l’assegnazione in uso» ad alcuni soci medesimi di determinate parti del terreno circostante i fabbricati, deve ritenersi (salvo che nonostante il tenore della citata espressione risulti in concreto che si sia voluto conferire un semplice diritto personale) che oggetto dell’assegnazione sia il diritto di uso di cui all’art. 1021 c.c., con la conseguenza che al riguardo è necessaria l’unanimità dei consensi dei soci, essendo il loro diritto sulle parti di area non direttamente interessate dai fabbricati assimilabile a quello dei condomini sulle parti comuni.

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