14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7811 del 4 aprile 2006
Testo massima n. 1
Il diritto di uso non è limitato a soddisfare i bisogni personali del titolare, ma si estende a tutte le utilità che possono obiettivamente trarsi dal bene secondo la sua destinazione, potendo l’usuario — non diversamente dall’usufruttuario — servirsi della cosa in modo pieno, dovendo soltanto rispettare la destinazione economica di essa. Ne consegue che la costruzione di un manufatto da adibire a garage rientra nell’ambito delle facoltà riconosciute dall’art. 1021 c.c. al titolare — in forza di convenzione scritta — di un diritto di uso su un’area nuda, salva la rilevanza che detta opera assume nella regolamentazione dei rapporti tra le parti al momento della cessazione del diritto. [ Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento di intervenuta usucapione proposta dall’usuario ].
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