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Art. 1022 — Abitazione

Art. 1022 — Abitazione

Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia [ 540 2, 1023 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14687/2014

In tema di diritto di abitazione, il limite sancito dall’art. 1022 cod. civ. riguardo ai bisogni del titolare e della sua famiglia non deve essere inteso in senso quantitativo, che imporrebbe l’ardua determinazione della parte di casa necessaria a soddisfare tali bisogni, ma solo come divieto di utilizzo della casa in altro modo che per l’abitazione diretta dell'”habitator” e dei suoi familiari.

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Cass. civ. n. 4562/1990

Il diritto di abitazione, che ha le sue origini nell’
usus domus del diritto romano classico, ha natura reale e quindi può essere costituito mediante testamento, usucapione o contratto, per il quale è richiesta ad substantiam la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata (art. 1350, n. 4, c.c.).

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Cass. civ. n. 3974/1984

Il diritto di abitazione, a differenza dell’usufrutto e del diritto di uso, ha carattere talmente particolare e personale da non potere né essere ceduto ad altri, nemmeno quanto all’esercizio, né avere attuazione diversa da quella dell’abitazione personale dell’immobile da parte del relativo titolare.

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Cass. civ. n. 3342/1984

L’art. 84 della L. 27 luglio 1978, n. 392 — in forza del quale sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la legge stessa — non ha inciso sull’art. 1022 c.c., non riguardando tale norma la materia disciplinata dalla richiamata legge — e cioè la locazione degli immobili urbani — bensì il diritto di abitazione, che costituisce un diritto reale immobiliare.

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