14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14687 del 27 giugno 2014
Posted at 16:33h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di diritto di abitazione, il limite sancito dall’art. 1022 cod. civ. riguardo ai bisogni del titolare e della sua famiglia non deve essere inteso in senso quantitativo, che imporrebbe l’ardua determinazione della parte di casa necessaria a soddisfare tali bisogni, ma solo come divieto di utilizzo della casa in altro modo che per l’abitazione diretta dell'”habitator” e dei suoi familiari.
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