Art. 1020 – Codice civile – Requisizione o espropriazione
Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse [834], l'usufrutto si trasferisce sull'indennità relativa.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8239/2013
In materia di espropriazione, l'emissione del decreto di esproprio determina il trasferimento della proprietà in favore dell'ente espropriante e l'estinzione dei diritti incidenti sul fondo, i quali, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 2359 del 1865, possono essere fatti valere solo sull'indennità. Ne consegue che il decesso dell'usufruttuario avvenuto nelle more del giudizio determina la trasmissione del diritto di credito, sorto in suo favore, agli eredi, la cui identità non coincide necessariamente con i nudi proprietari, non potendo più verificarsi il consolidamento della proprietà.