Art. 1019 – Codice civile – Perimento di cosa assicurata dall’usufruttuario
Fonti > Codice Civile > Libro Terzo - Della proprietà > Titolo V - Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione > Capo I - Dell'usufrutto > Sezione IV - Estinzione e modificazioni dell'usufrutto
Se l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dall'assicuratore.
Se è perito un edificio e il proprietario intende ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l'usufruttuario non può opporsi. L'usufrutto in questo caso si trasferisce sull'edificio ricostruito. Se però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di quest'ultima.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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