Art. 2827 – Codice civile – Luogo dell’iscrizione

L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile [2673, 2839].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.