Art. 2826 – Codice civile – Indicazioni dell’immobile ipotecato
Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificatamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono [2841].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19123/2020
L'errore sugli elementi identificativi dell'immobile pignorato non è causa di nullità dell'atto di pignoramento, salvo che induca incertezza assoluta sul bene gravato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/07/2017).
Cass. civ. n. 4529/1990
La disposizione dettata in tema di iscrizione ipotecaria dall'art. 2826 c.c. (anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 13, L. 27 febbraio 1985, n. 52) ed il richiamo che in tema di trascrizione vi fa l'art. 2659 c.c., in virtù dei quali per l'individuazione dell'immobile oggetto dell'atto era necessaria la specificazione di almeno tre dei suoi confini, non esprimono un principio d'ordine generale applicabile ogni qual volta sia necessario procedere alla identificazione d'un immobile, ma solo un criterio limitato a quelle fattispecie normative.
Cass. civ. n. 4613/1981
L'art. 2826 c.c. - che prevede gli elementi necessari per la specifica designazione dell'immobile da assoggettare ad ipoteca e che è richiamato dall'art. 2659 c.c. in tema di nota di trascrizione - non contiene un principio di ordine generale applicabile tutte le volte in cui sia necessario procedere all'identificazione di un immobile (nella specie quello relativamente al quale il proprietario domandava la cessazione della proroga legale dalla locazione, ritenuto sufficientemente identificato con la precisazione, nell'atto di citazione, della sua estensione e della sua ubicazione), bensì un criterio limitato a quella fattispecie normativa.