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Art. 2841 — Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note

Art. 2841 — Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note

L’omissione o l’inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l’iscrizione, o nella nota [ 2839 ] non nuoce alla validità dell’iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull’ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l’indicazione ne è necessaria, o sull’identità dei singoli beni gravati [ 2665 ].

Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata [ 2886 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 36267/2006

Ai fini dell’adozione di misure cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, ex articolo 273, commi 1 e 1 bis, del c.p.p., soltanto se, oltre a essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, sì da assumere idoneità dimostrativa in relazione all’attribuzione del fatto-reato sl soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de liberate e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora in itinere, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato.

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Cass. civ. n. 14675/2003

Premesso che l’iscrizione ipotecaria ha natura di pubblicità costitutiva, e che essa prende grado al momento della sua iscrizione, ex art. 2841 c.c., ogni volta che si verifichi una omissione, una inesattezza o una incertezza nei titoli o nelle note di iscrizione ipotecaria, che determini a sua volta incertezza sulla identità degli immobili gravati, ne consegue la nullità della iscrizione ipotecaria.

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Cass. civ. n. 4421/1977

L’art. 2841 c.c., ove prevede l’invalidità dell’iscrizione ipotecaria, per omissioni ed inesattezze di «alcune» delle indicazioni nel titolo o nella nota (artt. 2826 e 2839 c.c.), se si traducano in incertezza sulle indicazioni medesime, non va inteso nel senso che detta invalidità postula omissioni ed inesattezze afferenti una pluralità di indicazioni, ma nel senso che la mancanza od imprecisione anche di una sola delle prescritte indicazioni (nella specie, confini dell’immobile ipotecato) comporta invalidità dell’ipoteca, qualora escluda la possibilità di individuare con certezza, nonostante l’uso dell’ordinaria diligenza, quell’indicazione.

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