10 Gen Art. 2840 — Certificato dell’iscrizione
Posted at 20:28h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo III – Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale > Capo IV – Delle ipoteche > Sezione V – Dell’iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
Eseguita l’iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d’ordine dell’iscrizione.
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall’articolo 2664.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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