10 Gen Art. 2842 — Variazione del domicilio eletto
Posted at 20:31h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo III – Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale > Capo IV – Delle ipoteche > Sezione V – Dell’iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
È in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell’iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.
Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all’iscrizione.
La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell’ufficio del conservatore.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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