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Art. 2886 — Formalità per la cancellazione

Art. 2886 — Formalità per la cancellazione

Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata [ 2882, 2884 ].

La cancellazione di un’iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore [ 2882, 2884 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6958/1994

In tema di cancellazione delle ipoteche, l’art. 2886 c.c. non prevede un ulteriore strumento giuridico per ottenere la cancellazione, che prescinda dal formale consenso delle parti interessate (art. 2882 c.c.) ovvero dalla sentenza passata in giudicato od altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti (art. 2884 c.c.), ma si limita ad indicare le formalità per la cancellazione, prescrivendo che chi la richiede deve presentare al conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata, e cioè la dichiarazione di consenso o la sentenza (o altro provvedimento) di cui agli artt. 2882 e 2884 c.c.

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