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Art. 2884 — Cancellazione ordinata con sentenza

Art. 2884 — Cancellazione ordinata con sentenza

La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato [ 324 c.p.c. ] o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti [ 586, 794 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12309/2004

In tema di garanzie per il pagamento dell’assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l’assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 2818 c.c., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato resta sindacabile nel merito, onde la mancanza originaria o sopravvenuta di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l’estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell’obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell’art. 2884 c.c. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale dal corretto adempimento del coniuge obbligato aveva desunto un apprezzamento negativo circa il pericolo che egli potesse sottrarsi in futuro all’adempimento stesso, ed aveva perciò ordinato la cancellazione dell’ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell’assegno su un immobile di proprietà esclusiva dell’obbligato).

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Cass. civ. n. 584/1996

In virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 c.c., la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell’ipoteca stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall’autorità competente.

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Cass. civ. n. 9661/1993

Nel caso di provvedimento inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice o perché sottoscritto da giudice che non faceva parte del Collegio, mentre non è consentito, dopo il deposito in cancelleria, procedere alla integrazione o correzione della sottoscrizione da parte degli effettivi giudicanti sull’originale, è invece consentito provvedere alla sua integrale rinnovazione da parte dello stesso Collegio o dello stesso giudice monocratico che aveva riservato la decisione, i quali, preso atto dell’inesistenza della decisione già pubblicata e in quanto ancora investiti della potestà di decidere, non consumata da un atto inesistente, possono procedere alla nuova deliberazione e redazione della sentenza alla stregua degli artt. 276, 132, secondo comma, c.p.c. e 119 disp. att. Detto potere non interferisce col potere di impugnazione della parte in quanto, a norma dell’art. 161, secondo comma, c.p.c., la sentenza mancante della sottoscrizione del giudice si sottrae al principio della necessaria conversione della nullità in mezzo di impugnazione, per cui essa può essere dichiarata nulla con autonoma azione a formare oggetto di rinnovazione ufficiosa, purché questa intervenga prima della pronuncia del giudice di appello.

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Cass. pen. n. 3197/1993

Nel procedimento per i reati ministeriali di cui all’art. 96 Cost., disciplinato dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 e dalla L. 5 giugno 1989 n. 219, il provvedimento di archiviazione, disposto dal collegio per i reati ministeriali prima della richiesta di autorizzazione a procedere, senza richiesta del P.M. e relativamente a fatto in ordine al quale la persona sottoposta a procedimento non è né imputata né indiziata, è nullo ma non abnorme. Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione avverso tale provvedimento. (Nella specie è stata ritenuta inammissibile l’impugnazione avverso il decreto di archiviazione da parte dello speciale collegio, a seguito di intervenuta amnistia, per il reato di illecito finanziamento ai partiti politici).

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Cass. civ. n. 3078/1978

Qualora l’ipoteca giudiziale sia iscritta in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l’accoglimento dell’opposizione avverso il decreto (nella specie, in appello, in riforma della sentenza di primo grado) determina l’illegittimità del vincolo fin dal momento della sua costituzione, con la conseguenza che colui, che ha chiesto l’iscrizione, ha l’obbligo di provvedere alla cancellazione indipendentemente da una richiesta della parte gravata, pena il risarcimento dei danni in favore di quest’ultimo, e che, quindi, il giudice che accoglie l’opposizione medesima ha il potere di ordinarne la cancellazione anche d’ufficio.

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