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Art. 2828 — Immobili su cui può iscriversi l’ipoteca giudiziale

Art. 2828 — Immobili su cui può iscriversi l’ipoteca giudiziale

L’ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili [ 812 ] appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista [ 2822, 2823 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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