10 Gen Art. 2828 — Immobili su cui può iscriversi l’ipoteca giudiziale
Posted at 20:49h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo III – Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale > Capo IV – Delle ipoteche > Sezione V – Dell’iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
L’ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili [ 812 ] appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista [ 2822, 2823 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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