10 Gen Art. 586 — Acquisto dei beni da parte dello Stato
In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato . L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia [ 459, 519 c.c. ].
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1549/2010
Nel caso di beni immobili acquistati dallo Stato, ex art. 586 c.c., a titolo di eredità, la mancata conoscenza da parte dell’Amministrazione dell’intervenuto acquisto non impedisce, ai sensi dell’art. 1163 c.c., nel testo (applicabile “ratione temporis”) anteriore alla modifica di cui all’art. 1, comma 260, della L. n. 296 del 2006, il decorso del termine utile per l’usucapione del diritto da parte del terzo, dovendo escludersi in tal caso la natura clandestina del possesso continuato per venti anni ed esercitato pubblicamente e pacificamente.
Cass. civ. n. 2862/1995
L’acquisto dei beni (mobili, immobili e crediti) del defunto da parte dello Stato in mancanza di altri successibili, a norma dell’art. 586 c.c., avviene iure successionis e, quindi, a titolo derivativo, mentre l’acquisto dei beni immobili «che non sono in proprietà di alcuno», previsto dall’art. 827 c.c., avviene a titolo originario. Pertanto l’art. 67 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, stabilendo che «i beni immobili situati nella regione che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione», ha apportato deroga all’art. 827 c.c., ma non ha modificato l’art. 586 c.c., che è tuttora in vigore nel territorio di quella regione, operando nel diverso campo della successione a causa di morte.
Cass. civ. n. 2873/1989
La limitazione di responsabilità prevista dal secondo comma dell’art. 586 c.c. – per il quale lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati – riguarda i soli debiti ereditari, cioè i debiti gravanti sul de cuius o sull’eredità, non già quelli, come l’obbligo imposto dalla condanna al pagamento delle spese processuali, che derivano da un comportamento processuale dello Stato, il quale abbia preferito resistere anziché riconoscere la giusta pretesa del creditore.
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