10 Gen Art. 459 — Acquisto dell’eredità
L’eredità si acquista con l’accettazione [ 470 c.c. ] . L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 5473/2008
La morte del debitore d’imposta comporta il trasferimento agli eredi della relativa obbligazione tributaria per effetto della mera accettazione, anche implicita, dell’eredità. Pertanto, ai fini della sussistenza di tale obbligazione in capo agli eredi, è irrilevante che gli atti di accertamento o di riscossione dell’imposta siano stati notificati non all’erede, ma al suo rappresentante legale.
Cass. civ. n. 8737/1993
In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell’eredità per i primi chiamati, sono abilitati ad esercitare un’accettazione (espressa o tacita) valida, ma con efficacia subordinata al venir meno, per rinuncia o prescrizione — eventi che configurano una condicio iuris — del diritto dei primi chiamati.
Cass. civ. n. 6400/1984
L’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità, implicando l’effettivo subingresso dell’erede nella totalità o in una parte frazionaria dell’universum jus costituente l’asse ereditario, prescinde dalla specificazione di singoli beni o rapporti, la cui sorte non può che essere regolata dalla legge o dalla volontà eventualmente manifestata dall’autore della successione.
Cass. civ. n. 2575/1975
Il «titolo idoneo» a trasferire la proprietà od a costituire un diritto reale su bene immobile, richiesto per l’usucapione decennale di cui all’art. 1159 c.c., deve consistere in un atto traslativo a titolo particolare, e non può essere ravvisato in una successione universale mortis causa; quest’ultima, infatti, determinando il subentrare del successore nell’intero patrimonio del de cuius, od in una quota ideale di esso, non consente di accertare la necessaria precisa corrispondenza fra l’oggetto dell’usucapione e quello del titolo, dal quale deve risultare con esattezza l’immobile od il diritto immobiliare trasmesso.
Cass. civ. n. 714/1974
Nel nostro diritto successorio il titolo di erede non è necessariamente collegato con l’acquisto di beni; pertanto, l’istituzione è valida anche qualora nessuna attività si riscontri in concreto nella successione.
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