14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6400 del 6 dicembre 1984
Testo massima n. 1
L’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità, implicando l’effettivo subingresso dell’erede nella totalità o in una parte frazionaria dell’universum jus costituente l’asse ereditario, prescinde dalla specificazione di singoli beni o rapporti, la cui sorte non può che essere regolata dalla legge o dalla volontà eventualmente manifestata dall’autore della successione.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Per la proposizione di un’eccezione non si richiede l’impiego di formule sacramentali, ma è sufficiente qualsiasi deduzione, ed anche l’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, che riveli l’intento del deducente di contrastare la domanda avversaria. Incorre, pertanto, in error in procedendo il giudice di merito che, di fronte ad una richiesta di prova, da parte del convenuto, rivolta a dimostrare il possesso ultraventennale del bene controverso e a paralizzare, così, la pretesa di controparte, ometta di esaminare l’eccezione riconvenzionale di usucapione implicita in tale richiesta, anche se non espressamente formulata, e di valutare, conseguentemente, l’ammissibilità e la rilevanza del mezzo invocato.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]