14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 5473 del 29 febbraio 2008
Posted at 16:48h
in Massimario
Testo massima n. 1
La morte del debitore d’imposta comporta il trasferimento agli eredi della relativa obbligazione tributaria per effetto della mera accettazione, anche implicita, dell’eredità. Pertanto, ai fini della sussistenza di tale obbligazione in capo agli eredi, è irrilevante che gli atti di accertamento o di riscossione dell’imposta siano stati notificati non all’erede, ma al suo rappresentante legale.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]