10 Gen Art. 470 — Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario
L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente [ 475, 476 c.c. ] o col beneficio d’inventario [ 484 ss. c.c. ].
L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore [ 634 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 9842/1993
Poiché l’erede subentra nei rapporti attivi e passivi del de cuius con gli stessi poteri e con gli stessi limiti o vincoli di quest’ultimo, nel caso in cui nel patrimonio del de cuius vi siano beni di una eredità da questo accettata con beneficio di inventario, il regime giuridico al quale questi beni sono stati assoggettati (artt. 490 e seguenti c.c.) in seguito a questa accettazione non cessa a causa della successiva delazione neppure quando la relativa eredità sia stata accettata puramente e semplicemente.
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