10 Gen Art. 475 — Accettazione espressa
L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico [ 2699 c.c. ] o in una scrittura privata [ 2702 c.c. ], il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede [ 2648, 2685 c.c. ].
È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 4426/2009
A norma dell’art. 475 cod. civ, l’atto pubblico o la scrittura privata in cui il chiamato all’eredità assume il titolo di erede deve consistere in un atto scritto che provenga personalmente dal chiamato stesso o nella cui formazione questi abbia avuto parte; ne consegue che non comporta accettazione dell’eredità la mera circostanza che l’erede abbia sottoscritto la relazione di notificazione di un atto giudiziario a lui notificato “nella qualità” di erede.
Cass. civ. n. 3021/1969
Ai sensi dell’art. 934 c.c. 1865, come ai sensi dell’art. 475 c.c. vigente, si ha accettazione espressa dell’eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata. Trattasi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non ricettizio, che conserva appieno la sua validità, ancorché, per effetto della mancata registrazione ai sensi del r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento.
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