Cass. civ. n. 3021 del 25 agosto 1969
Testo massima n. 1
Ai sensi dell'art. 934 c.c. 1865, come ai sensi dell'art. 475 c.c. vigente, si ha accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata. Trattasi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non ricettizio, che conserva appieno la sua validità, ancorché, per effetto della mancata registrazione ai sensi del r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento.