Art. 2685 – Codice civile – Altri atti soggetti a trascrizione
Fonti > Codice Civile > Libro Sesto - Della tutela dei diritti > Titolo I - Della trascrizione > Capo III - Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili > Sezione I - Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli
Si devono trascrivere le divisioni [713] e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredità [470, 475, 484] e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili [2644].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.