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Art. 2646 — Trascrizione delle divisioni

Art. 2646 — Trascrizione delle divisioni

Si devono trascrivere le divisioni [ 713, 1111 ] che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto [ 719, 757; 590 c.p.c., 788 c.p.c. ], i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote [ 720, 729, 789, 791 ].

Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale [ 784 c.p.c. ] e l’atto di opposizione indicato dall’articolo 1113, per gli effetti ivi enunciati [ 2650, 2652 n. 6, 2685; disp. att. 224 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 19550/2009

La trascrizione della domanda giudiziale di divisione non rende inefficace l’ipoteca iscritta successivamente sul bene dal creditore di uno dei comunisti, ma esime i comproprietari dall’onere di chiamare in giudizio il creditore, affinché lo scioglimento della comunione abbia effetto nei suoi confronti, anche se l’approvazione dell’attribuzione delle quote nel giudizio di divisione avvenga dopo l’iscrizione dell’ipoteca, avuto riguardo all’effetto di prenotazione che si riconnette alla trascrizione della domanda di divisione.

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Cass. civ. n. 821/2000

La trascrizione della domanda di divisione è richiesta ai soli fini dell’osservanza dell’onere della continuità, sicché coloro che siano subentrati a titolo particolare nella quota del condividente nel corso del giudizio, pur subendo gli effetti della decisione al pari dei loro danti causa, sono legittimati ad impugnare la sentenza ove la ritengano lesiva dei loro diritti.

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