Avvocato.it

Art. 2647 — Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

Art. 2647 — Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali [ 162 ] che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi [ 215 ], gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione [ 191 ss. ], gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e), ed f) dell’articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale e del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d’ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell’acquisto a causa di morte [ 2645 ss. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 10859/1999

La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 c.c., che comporta un limite di disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni della famiglia, va compresa tra le convenzioni matrimoniali e pertanto è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c. che, per l’opponibilità ai terzi del vincolo, impone l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili ai sensi dell’art. 2647 c.c. resta degradata a semplice pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile; pertanto, la costituzione del fondo effettuata da imprenditore poi fallito, trascritta prima del fallimento ma annotata successivamente, è inopponibile alla massa.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 8/1985

Il comportamento di un coniuge, consistente nel mutamento di fede religiosa (nella specie, da quella cattolica a quella dei testimoni di Geova), nella partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, nel dare l’opportunità ai figli minori di conoscere ed apprezzare tale nuova fede al fine di una loro possibile conversione (indipendentemente da un eventuale ricorso al giudice, a norma dell’art. 316 c.c., per risolvere il contrasto con l’altro coniuge circa l’educazione religiosa della prole), si ricollega all’esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 Cost., nonché dei poteri-doveri inerenti alla potestà genitoriale, e, nonostante la sua inevitabile incidenza sull’armonia della coppia, non può essere considerato come ragione di addebito della separazione, se ed in quanto non superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore, fissati dagli artt. 143, 147 c.c., e non determini quindi, con la violazione di tali doveri, una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio per la prole.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze