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Art. 162 — Forma delle convenzioni matrimoniali

Art. 162 — Forma delle convenzioni matrimoniali

Le convenzioni matrimoniali [ 159, 167 ss., 215 ss. ]debbono essere stipulate per atto pubblico [ 2699 ] sotto pena di nullità [ 1350 ].

La scelta del regime di separazione [ 215 ] può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio [ 130 ].

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24332/2008

La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 cod. civ., così come stabilito dall’art. 162 cod. civ per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell’art. 555 cod. proc. civ., prima dell’annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione, sussistendo l’inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall’art. 2913 cod. civ., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all’annotazione, ma l’ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, “ex” art. 2808 cod. civ., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.

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Cass. civ. n. 18870/2008

Ai sensi degli artt. 162 e 163 cod. civ. affinché la pubblicità relativa alla stipula e alle modifiche delle convenzioni matrimoniali renda le stesse opponibili ai terzi è necessaria e sufficiente l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del Comune di celebrazione, poiché è presso questi uffici che i terzi interessati hanno l’onere di rccarsi per avere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non anche presso altri uffici. La circostanza che l’ordinamento dello stato civile prescrive che i registri siano tenuti dall’ufficiale dello stato civile in doppio originale e che un originale sia trasmesso al procuratore della Repubblica per il deposito presso la cancelleria del tribunale individua una modalità che soddisfa scopi di interesse pubblico che trascendono quelli della pubblicità e, del resto, l’estratto dell’atto di matrimonio si identifica solo con quello a firma dell’ufficiale dello stato civile. Al riguardo, infatti, deve osservarsi che se il legislatore avesse preteso una doppia annotazione delle convenzioni matrimoniali ai fini della tutela dei terzi l’avrebbe espressamente prevista e non si sarebbe limitato ad imporre al notaio rogante di richiedere l’annotazione all’ufficiale dello stato civile. (Sulla scorta del riportato complessivo principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso dell’istante fallimento proposto, ai fini dell’ottenimento del risarcimento dei danni, nei confronti di un Comune il cui ufficiale dello stato civile non aveva provveduto a trasmettere il secondo registro alla Procura della Repubblica e non aveva, così, consentito la doppia annotazione, sull’erroneo presupposto che tale adempimento fosse necessario per rendere opponibile ai terzi la stipulata convenzione matrimoniale del regime di separazione dei beni).

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Cass. civ. n. 23745/2007

È manifestamente infondata l’eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 162 c.c. nella parte in cui non consente la retrodatazione degli effetti della costituzione del fondo patrimoniale al momento della proposizione della domanda di annotazione nei registri dello stato civile, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. e con riferimento alla disciplina degli effetti della notificazione, in quanto non viene in considerazione il verificarsi di una decadenza processuale da tardiva esecuzione di un atto richiesto tempestivamente ma la mancata produzione di effetti di natura sostanziale in relazione ai quali non è irragionevole né richiedere l’impegno dell’interessato a verificare la tempestività dell’annotazione né la limitazione della tutela al profilo risarcitorio in caso di colpevole negligenza dell’ufficiale dello stato civile.

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Cass. civ. n. 3647/2004

I coniugi in regime patrimoniale di comunione legale, al fine di effettuare l’acquisto anche di un solo bene in regime di separazione (tale essendo l’eventuale acquisizione in comunione ordinaria, che esige un regime di separazione) sono tenuti a previamente stipulare una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario, ai sensi dell’art. 162 c.c., sottoponendola alla specifica pubblicità per essa prevista, non essendo al riguardo viceversa sufficiente una più o meno esplicita indicazione contenuta nell’atto di acquisto, posto che questo non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, le quali solo conferiscono certezza in ordine al tipo di regime (patrimoniale) cui sono sottoposti gli atti stipulati dai coniugi.

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Cass. civ. n. 12864/1999

La costituzione del fondo patrimoniale, di cui all’art. 167 c.c., dev’essere ricompresa tra le convenzioni matrimoniali e, pertanto, è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del terzo comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo stesso, ai sensi dell’art. 2647 c.c., con riferimento agli immobili che ne siano oggetto, resta degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare detta opponibilità. Ne consegue, come in ogni caso in cui la legge dispone che per l’opponibilità di determinati atti è necessaria una certa forma di pubblicità, che la forma di pubblicità costituita dalla suddetta annotazione non ammette deroghe o equipollenti e che resta anche irrilevante l’effettiva conoscenza della costituzione del fondo che il terzo abbia altrimenti potuto conseguire, pur dovendosi escludere che l’annotazione predetta assuma in tal modo una funzione costitutiva, giacché l’unico effetto che condiziona è l’opponibilità ai terzi, mentre non incide a qualunque altro effetto sulla validità ed efficacia dell’atto (nella specie la Suprema Corte, in applicazione di tali principi, ha escluso che la costituzione del fondo potesse essere divenuta opponibile ad un terzo per effetto di una comunicazione a lui indirizzata da parte dei costituenti tramite una lettera).

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Cass. civ. n. 9034/1997

L’atto interveniente tra i coniugi separati di fatto col quale, al fine di disciplinare i reciproci rapporti economici, un coniuge s’impegna a trasferire gratuitamente all’altro determinati beni, non configura una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c., postulante lo svolgimento della convivenza coniugale ed il riferimento ad una generalità di beni, anche di futura acquisizione, ma un contratto atipico, con propri presupposti e finalità, soggetto per la forma alla comune disciplina e, quindi, se relativo a beni immobili, validamente stipulabile con scrittura privata senza necessità di atto pubblico.

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Cass. civ. n. 9846/1996

La convenzione tra coniugi, che esprime l’opzione per la cessazione della comunione legale e per il correlativo passaggio alla separazione dei beni, esaurisce in se stessa quell’incidenza sul regime dei rapporti patrimoniali tra i coniugi che la qualifica come convenzione matrimoniale modificativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 163 forma costitutiva di cui all’art. 162 c.c. Tale non è, invece, considerabile la convenzione in virtù della quale avviene il passaggio dalla situazione potenziale di divisibilità (conseguente al pregresso scioglimento) all’attualità (derivante dal compimento della divisione) dell’attribuzione a ciascuno dei coniugi dell’esclusiva titolarità di uno o più diritti o cespiti precedentemente comuni. Questa divisione non incide, infatti, su una situazione giuridica di comunione legale speciale (alla quale soltanto è riferibile la disciplina degli artt. 162 e 163 c.c.), che non esiste più nel momento in cui viene posta in essere la divisione convenzionale, alla quale, perciò, torna applicabile la disciplina di forma e di sostanza che regola la divisione ordinaria (nella specie, i coniugi procedevano, con atto pubblico, allo scioglimento della comunione dei beni tra loro esistente; successivamente, con scrittura privata, il marito rinunciava ad ogni sua pretesa su un’azienda commerciale acquistata nel vigore del regime di comunione e, corrispettivamente, la moglie si obbligava a versargli una somma di denaro. La S.C., in applicazione dell’enunciato principio di diritto, ha affermato la validità della seconda convenzione, che, non avendo carattere modificativo del regime patrimoniale vigente tra i coniugi, non necessitava della forma pubblica).

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Cass. civ. n. 8758/1993

L’accordo intercorso, prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, tra coniugi in regime di separazione dei beni, con il quale questi si obbligavano a versare in un unico conto corrente i proventi delle rispettive attività professionali, costituendo esercizio della privata autonomia, è soggetto alle norme ordinarie e non costituisce convenzione matrimoniale da stipularsi con atto pubblico a pena di nullità, con la conseguenza che tale accordo può essere provato anche a mezzo di testimoni.

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Cass. civ. n. 2104/1990

L’opponibilità ai terzi della comunione degli utili e degli acquisti, costituita prima della riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975, n. 151), è condizionata soltanto alla annotazione a margine dell’atto di matrimonio, prevista dall’art. 162 c.c., per le convenzioni matrimoniali, senza che sia richiesta la trascrizione della relativa convenzione a norma dell’art. 2647 c.c., atteso che l’art. 227 della legge n. 151 del 1975 non ha previsto l’ultrattività delle precedenti norme per tale comunione, come invece ha disposto per le doti e i patrimoni familiari.

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