Avvocato.it

Art. 130 — Atto di celebrazione del matrimonio

Art. 130 — Atto di celebrazione del matrimonio

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile [ 107, 109, 162 ].

Il possesso di stato [ 131 ], quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l’atto di celebrazione [ 132 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 9218/1995

Qualora un soggetto impugni un matrimonio, sostenendone l’inesistenza, per il fatto che il relativo atto di stato civile non contiene le indicazioni di cui ai nn. 6 («la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie») e 8 («la dichiarazione fatta dall’ufficiale di stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio») dell’art. 126 dell’ordinamento dello stato civile, la difesa della controparte, la quale eccepisca che l’omissione riguarda l’atto e non la celebrazione, può provare, con ogni mezzo, che tali dichiarazioni sono state rese, anche se non siano materialmente inserite nell’atto, non sussistendo la limitazione dei mezzi di prova ricavabile dagli artt. 132 e 133 c.c., atteso che il convenuto dimostra il proprio titolo di coniuge sulla base dell’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile, ai sensi dell’art. 130 c.c., e che la prova, con ogni mezzo, dell’intervenuta manifestazione del consenso «
ad nuptias» può sempre essere fornita allo scopo di ottenere la rettificazione dell’atto ovvero, nel corso di un’azione di stato, per integrare le risultanze degli atti dello stato civile e, quindi, modificarli, ove si accerti la incompletezza della loro redazione.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze