Art. 107 – Codice civile – Forma della celebrazione

Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni [137], anche se parenti [74], dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente [111], l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione [109, 130, 138].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 15343/2016

Il matrimonio celebrato via Skype secondo le forme e le modalità previste da un ordinamento straniero non contrasta con l'ordine pubblico italiano posto che, laddove l'atto matrimoniale è valido per l'ordinamento straniero in quanto da questo considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l'ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall'ordinamento italiano.
Il matrimonio contratto all'estero alla presenza di uno solo dei nubendi e con la partecipazione in via telematica dell'altro non è contraria all'ordine pubblico italiano a condizione che lo stesso sia stato validamente celebrato secondo la legge del paese straniero, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero, senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico, tanto più che neppure per il legislatore italiano la forma di cui all'art. 107 c.c. ha valore inderogabile.
Non contrasta con l'ordine pubblico, inteso come il nucleo essenziale ed inderogabile dei valori alla base del nostro ordinamento, desumibile dai principî costituzionali, e pertanto può essere trascritto nei registri di stato civile, l'atto di matrimonio formato all'estero (nella specie, in Pakistan), e celebrato "a distanza", conformemente alla legge locale, in assenza di uno dei nubendi, che aveva però prestato il proprio consenso al pubblico ufficiale celebrante a mezzo di collegamento telematico.

Cass. civ. n. 2400/2015

E' legittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alle pubblicazioni di matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Cass. civ. n. 3456/1971

La celebrazione del matrimonio non esige per la sua esistenza che i nubendi siano esattamente identificati, onde il vizio, causale, colposo, o doloso (cioè a seguito di dichiarazione di nome falso) nell'identificazione non incide sull'elemento intrinseco dell'accertamento, da parte dell'ufficiale dello Stato Civile, del consenso delle persone che fisicamente si sono a lui presentate per la celebrazione, ma su un elemento meramente estrinseco, qual è quello della formazione del documento destinato a provare l'avvenuta celebrazione che ha funzione esclusivamente probatoria. Per tale sua caratteristica detto vizio non è neppure previsto dalla legge come motivo di nullità o di annullabilità del matrimonio e può essere sempre sanato, nella forma e nella sede opportuna, dimostrando la reale identità dei nubendi ed ottenendo la rettifica conseguenziale dell'atto di matrimonio.

Cass. civ. n. 2634/1969

L'inosservanza della norma relativa alla presenza dei testimoni al matrimonio civile non produce la nullità del matrimonio, ma solo la sanzione dell'ammenda a carico dell'ufficiale di stato civile celebrante.
La questione della necessità dei testimoni e della ritualità dell'assistenza del testimone impubere al matrimonio religioso non può essere sollevata dinanzi al giudice ordinario, che non ha giurisdizione in materia ecclesiastica.