Art. 106 – Codice civile – Luogo della celebrazione

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale [110] davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione [93, 94, 109, 137, 138, 116 comma 2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.