10 Gen Art. 110 — Celebrazione fuori della casa comunale
Posted at 20:47h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VI – Del matrimonio > Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile > Sezione IV – Della celebrazione del matrimonio
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale [ 106 ], l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’articolo 107 [ 137, 138 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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