Art. 138 – Codice civile – Altre infrazioni
Fonti > Codice Civile > Libro Primo - Delle persone e della famiglia > Titolo VI - Del matrimonio > Capo III - Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile > Sezione VIII - Disposizioni penali
È punito con la sanzione amministrativa stabilita nell'articolo 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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