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Art. 139 — Cause di nullità note a uno dei coniugi

Art. 139 — Cause di nullità note a uno dei coniugi

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio [ 117 ss. ], l’abbia lasciata ignorare all’altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa da euro 41 a euro 206.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3041/1971

L’art. 139 c.c. richiede, perché sorga la responsabilità in esso prevista, che il coniuge conosca la causa di nullità del matrimonio. La prova della conoscenza della nullità deve essere fornita dalla controparte, in applicazione del principio generale sull’onere della prova.

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