10 Gen Art. 93 — Pubblicazione
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile [ 100, 101, 116, 134, 135 ].
[ La pubblicazione consiste nell’affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L’atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2400/2015
È legittima la mancata estensione del regime matrimoniale (nella specie, della possibilità di pubblicazioni di matrimonio) alle unioni omo-affettive, che non rientrano tra le ipotesi legislative di unione coniugale – in linea con quanto affermato dalle sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014 della Corte costituzionale, il cui approdo non è superato dalle decisioni della Corte di Strasburgo (sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria e, recentemente, 16 luglio 2014, Hamalainen c. Finlandia) che non impongono una equiparazione – ancorché il sicuro rilievo costituzionale ex art. 2 Cost. di tali formazioni sociali, e del nucleo affettivo-relazionale che le caratterizza, comporta che queste unioni possano acquisire un grado di protezione e tutela, anche ad opera del giudice ordinario, tenuto ad una interpretazione della norma costituzionalmente e convenzionalmente orientata, equiparabile a quella matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determini una lesione di diritti fondamentali.
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