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Art. 94 — Luogo della pubblicazione

Art. 94 — Luogo della pubblicazione

La pubblicazione deve essere richiesta [ 96 ] all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza [ 43 ] ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi [ 106 ].

[ Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza ].

[ L’ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all’ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell’eseguita pubblicazione ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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