Art. 94 – Codice civile – Luogo della pubblicazione
La pubblicazione deve essere richiesta [96] all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza [43] ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi [106].
[Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza].
[L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.