10 Gen Art. 101 — Matrimonio in imminente pericolo di vita
Posted at 20:29h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VI – Del matrimonio > Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile > Sezione II – Delle formalità preliminari del matrimonio
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione [ 93 ] e senza l’assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa [ 84, 86, 87 nn. 1, 2-4, 88 ].
L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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