10 Gen Art. 87 — Parentela, affinità, adozione
Non possono contrarre matrimonio fra loro [ 117 c.c. ]:
- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta [ legittimi o naturali ] [ 75 c.c. ];
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini [ 101, 116 comma 2 c.c. ];
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta [ 78 c.c. ]; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [ 117 c.c. ] o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili [ 116 comma 2 c.c. ];
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
- 7) i figli adottivi della stessa persona [ 294 c.c. ];
- 8) l’adottato e i figli dell’adottante [ 300 c.c. ];
- 9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.
[ I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all’affiliazione [ 409 ] ].
[ I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale [ 250 ] ].
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3) e 5), anche se si tratti di affiliazione [ o di filiazione naturale ]. L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4), quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [ 117c.c. ].
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi Quarto, Quinto e sesto dell’articolo 84.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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