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Art. 300 — Diritti e doveri dell’adottato

Art. 300 — Diritti e doveri dell’adottato

L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine [ 315 ss. ], salve le eccezioni stabilite dalla legge [ 87 n. 6, 7, 8, 9 ].

L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge [ 468 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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