Art. 300 – Codice civile – Diritti e doveri dell’adottato
Fonti > Codice Civile > Libro Primo - Delle persone e della famiglia > Titolo VIII - Dell'adozione di persone maggiori di età > Capo I - Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine [315 ss.], salve le eccezioni stabilite dalla legge [87 n. 6, 7, 8, 9].
L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge [468].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.