10 Gen Art. 86 — Libertà di stato
Posted at 20:25h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VI – Del matrimonio > Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile > Sezione I – Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio [ 65, 68, 102, 116, 117, 124; 562 c.p. ] o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso precedente.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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