10 Gen Art. 68 — Nullità del nuovo matrimonio
Posted at 20:24h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo IV – Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta > Capo II – Della dichiarazione di morte presunta
Il matrimonio contratto a norma dell’articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo [ 128 ].
La nullità non può essere pronunciata nel caso in cui è accertata la morte [ 66, 67, 149 ], anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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