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Art. 128 — Matrimonio putativo

Art. 128 — Matrimonio putativo

Se il matrimonio è dichiarato nullo [ 68, 117127 ], gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi [ 122, 584, 785 ].

Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi [ 139 ], gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli [ 139, 251 ].

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da [ bigamia o ] incesto.

Nell’ipotesi di cui al Quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2077/1985

Il matrimonio nullo, il quale debba considerarsi contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi, in applicazione del principio generale secondo il quale la buona fede si presume fino a prova contraria (principio fissato per il possesso dall’art. 1147 c.c., ma applicabile a tutti i negozi giuridici), spiega gli effetti del matrimonio valido nei confronti, oltre che di detto coniuge, dei figli (art. 128 terzo comma c.c. sul cosiddetto matrimonio putativo). Pertanto, con riguardo a figli naturali riconosciuti e legittimati per susseguente matrimonio, il cui status venga posto in discussione al fine di sostenerne l’esclusione da delazione ereditaria, resta irrilevante la deduzione di ragioni di nullità del matrimonio medesimo, quando non si affermi e dimostri la mala fede di entrambi i coniugi, poiché, in difetto di tale allegazione e dimostrazione, l’eventuale nullità del rapporto matrimoniale non è comunque idonea ad escludere gli effetti a norma del citato art. 128 del matrimonio valido in favore dei predetti figli.

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Cass. civ. n. 1808/1976

A norma dell’art. 128, Quarto comma, c.c., nel nuovo testo risultante dalla L. n. 151 del 1975, il matrimonio dichiarato nullo e contratto in mala fede (ossia nella consapevolezza della sua invalidità) da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto. Ciò non si verifica in caso di matrimonio «inesistente», dovendosi però l’inesistenza ravvisarsi solamente nella mancanza della realtà naturalistica della fattispecie, i cui requisiti minimi sono dati dalla presenza di due persone di sesso diverso, manifestanti la volontà matrimoniale all’ufficiale di stato civile celebrante, e non anche nella nullità della trascrizione del matrimonio religioso.

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Cass. civ. n. 1298/1971

La buona fede nei nubendi, agli effetti dell’art. 128 c.c., deve presumersi nel momento della celebrazione del vincolo matrimoniale, essendo applicabile anche al matrimonio il principio generale sancito dall’ultimo comma dell’art. 1147 c.c. Conseguentemente, l’onere di provare l’inefficacia totale del matrimonio anche sotto il profilo della putatività, e la mala fede del nubente, incombe ei qui dicit.

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