10 Gen Art. 122 — Violenza ed errore
Il matrimonio può essere impugnato [ 127 ] da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza [ 129, 1434 ] o determinato da timore di eccezionale gravità [ 1437 ] derivante da cause esterne allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge.
L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi:
- 1) l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di un’anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale [ 89 ];
- 2) l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione [ 178, 181 c.p. ] prima della celebrazione del matrimonio. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile [ 648 c.p.p. ];
- 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale [ 102, 105 c.p. ];
- 4) la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
- 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell’articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine.
L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore [ 119 2, 120 2, 123 2, 2964; 70 c.p.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3407/2013
In tema di azione di nullità del matrimonio, è rilevante l’errore riguardo al comportamento sessuale dell’altro coniuge solo qualora questo si manifesti come anomalia o deviazione sessuale che, per la sua imprevedibilità, costituisce un impedimento oggettivo e non superabile allo svolgimento della vita coniugale; pertanto, al di fuori di tale ipotesi, detto comportamento non può avere alcuna rilevanza sotto il profilo della formazione del consenso, influendo, invece, nella constatazione della insostenibilità del vincolo coniugale, così giustificando la richiesta del suo scioglimento e l’addebitabilità della separazione.
Cass. civ. n. 18988/2011
In tema di azione di nullità del matrimonio, qualora il fatto di cui all’ultimo comma dell’art. 122 c.c. – cioè la coabitazione per un anno dalla scoperta dell’errore – risulti dagli atti, la decadenza della relativa azione può essere rilevata d’ufficio dal giudice, essendo la materia del matrimonio sottratta alla disponibilità delle parti; qualora poi l’improponibilità della domanda, come nella specie, venga eccepita dalla parte interessata, il giudice non può ritenersi limitato, per quanto riguarda l’accertamento dei fatti che integrano la decadenza, dalle affermazioni della parte stessa, essendo libero, in materia di prove, di apprezzare ed utilizzare tutto il materiale probatorio acquisito al processo
Cass. civ. n. 3671/1998
Il coniuge che impugna il matrimonio per errore, adducendo che aveva prestato il proprio consenso ignorando l’esistenza di una malattia psichica dell’altro coniuge, è tenuto a provare unicamente l’esistenza della malattia e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, incombendo all’altro coniuge la prova contraria circa la preventiva conoscenza di essa. E, invece, rimessa al giudice ogni valutazione circa la gravità della malattia e la sua efficacia determinante, con riferimento, alla sua incidenza sullo svolgimento della vita coniugale, considerate le normali aspettative del coniuge in errore, da valutarsi in concreto, tenuto conto delle sue condizioni e di ogni altra circostanza obiettiva emergente agli atti.
Cass. civ. n. 3508/1994
Il fatto costitutivo dell’annullabilità del matrimonio prefigurata dal n. 1 dell’art. 122 c.c. non è la malattia in sé, ma l’errore del coniuge che, per averla ignorata o non esattamente conosciuta, (nel senso che non la conosceva o che, pur conoscendola, ne ignorava l’attitudine ad influire negativamente, in ragione delle sue caratteristiche, nello svolgimento della vita coniugale) si è indotto al matrimonio senza la consapevolezza dell’oggettivo impedimento, tenuto conto del fatto che nella materia la esattezza della conoscenza non deve intendersi necessariamente riferita alla diagnosi tecnica (patogenica e strutturale) della malattia, essendo invece riferibile anche alle sue manifestazioni esteriori socialmente percepibili e da chiunque mediamente valutabili quanto al loro tasso di incidenza sulle relazioni intersoggettive in generale e sulla vita coniugale in particolare.
Cass. civ. n. 1017/1972
La violenza che l’art. 122 c.c. contempla come vizio del consenso matrimoniale non è diversa dalla violenza che nella materia delle obbligazioni viene prevista quale causa di annullamento del contratto. Deve, quindi, anche nel caso di violenza usata per costringere al matrimonio, ricorrere il requisito ritenuto indispensabile dall’art. 1435 c.c. dell’attitudine della violenza posta in essere a far temere un male ingiusto, oltre che notevole.
Cass. civ. n. 3456/1971
È prescrittibile l’azione di nullità del matrimonio per l’errore sulla identità dell’altro coniuge.
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