10 Gen Art. 1434 — Violenza
Posted at 20:51h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo II – Dei contratti in generale > Capo XII – Dell’annullabilità del contratto > Sezione II – Dei vizi del consenso
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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