10 Gen Art. 1433 — Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l’errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall’ufficio che ne era stato incaricato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 9243/2008
L’errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione da parte della persona o dell’ufficio che nè è stato incaricato, regolato dagli artt. 1432 e 1433 c.c., deve essere sempre preceduto dall’interpretazione del contratto, perché quando è possibile ricostruire la comune intenzione delle parti, secondo quanto stabilito dagli art. 1362 e 1363 c.c., non è applicabile la disciplina giuridica dell’errore ostativo come vizio del consenso produttivo, in presenza delle condizioni previste dalla legge, dell’annullamento del contratto. Pertanto, quando il regolamento negoziale, così come materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune ed effettiva volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto, anche se la discordanza non emerga dalla semplice lettura del testo, si deve ritenere esistente un mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, indipendentemente dalla forma propria del contratto cui si riferisce. (Nella fattispecie, nella quale il cliente di un istituto bancario aveva lamentato l’acquisto di titoli mobiliari in misura nettamente inferiore alla quantità indicata nell’ordine compilato dall’addetto dell’istituto bancario, la S.C., confermando la sentenza di secondo grado, ha riconosciuto l’esistenza di un mero errore materiale di compilazione da parte dell’incaricato, in quanto i titoli acquistati corrispondevano alle disponibilità finanziarie del cliente al momento dell’ordine e avevano un controvalore identico alla provvista versata dal cliente qualche giorno dopo l’acquisto).
Cass. civ. n. 3540/1976
L’ipotesi in cui, per errore di trascrizione, il testo del contratto non corrisponde al comune volere delle parti — ancorché siffatta discordanza non emerga prima facie, ma sia accertabile mediante complesse e sottili indagini di carattere logico — non integra alcuna delle fattispecie dell’errore ostativo (art. 1433 c.c.) e non è riconducibile alla normativa dell’annullamento del contratto per tale vizio. In tale ipotesi, infatti, rispetto alla lettera del contratto deve prevalere la reale volontà comune dei contraenti, desumibile dal giudice del merito sulla scorta delle trattative preparatorie e di tutto il materiale probatorio acquisito.
Cass. civ. n. 206/1973
Ai fini dell’annullamento del contratto a norma dell’art. 1433 c.c. occorre una discordanza tra volere interno e manifestazione, che costituisce il presupposto per la configurabilità dell’errore ostativo.
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