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Art. 119 — Interdizione

Art. 119 — Interdizione

Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero [ 125; c.p.c. 69, 70 ] e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo [ 117, 127 ] se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione [ 421 ] passata in giudicato, ovvero se l’interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio [ 427 ]. Può essere impugnato, dopo revocata l’interdizione [ 429 ], anche dalla persona che era interdetta [ 414 ].

L’azione non può essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi è stata coabitazione per un anno [ 120 co. II, 122 4, 123 2 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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