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Art. 429 — Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

Art. 429 — Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

Quando cessa la causa dell’interdizione [ 414 ] o dell’inabilitazione [ 415 ], queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il Quarto grado [ 74, 76 ] o degli affini entro il secondo grado [ 78 ], del tutore dell’interdetto [ 424 ], del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero.

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero [ 750 c.p.c. ].

Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2895/1993

Oggetto del giudizio di revoca dell’interdizione e della inabilitazione (art. 429 c.c.) non è l’accertamento dei presupposti sostanziali della dichiarazione di interdizione o inabilitazione, sui quali fa stato la relativa sentenza i cui effetti non possono essere rimossi se non con il giudizio di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., bensì l’accertamento della persistenza o della cessazione delle cause di interdizione o inabilitazione nel tempo successivo alla pronuncia di quella sentenza.

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