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Art. 105 — Professionalità nel reato

Art. 105 — Professionalità nel reato

Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità [ 102104 ], riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato [ 106, 107, 109 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 2483/1969

La professionalità nel reato non può essere presunta sulla base delle condanne anteriori, ma è qualifica che si attribuisce quando risulti dimostrato che il delinquente abituale tragga fonte di guadagno pressoché continua dalla reiterazione delle sue azioni criminose. Pertanto è nulla la sentenza che dichiari l’imputato delinquente professionale in considerazione delle condanne precedentemente riportate o della precedente dichiarazione di abitualità, senza motivare circa il fatto che egli viva anche in parte dei proventi del reato.

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Cass. pen. n. 881/1967

Ai fini della dichiarazione di professionalità nel reato non è sufficiente la contestazione della recidiva sia pure nella forma più grave, perché, a norma dell’art. 105 c.p., essa deve fondarsi sulla valutazione di una serie di altre circostanze che l’imputato deve preventivamente conoscere per potersene efficacemente difendere. Pertanto la incompleta contestazione dei presupposti di fatto e di diritto necessari per la dichiarazione di professionalità nel reato è, ai sensi dell’art. 186 n. 3 c.p.p., causa di nullità assoluta e insanabile della decisione nella parte concernente la dichiarazione medesima e la conseguente misura di sicurezza.

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